Art. 14.
(Conciliazione delegata al
consulente tecnico).

      1.  Dopo l'articolo 194 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

      «Art. 194-bis. - (Conciliazione delegata al consulente tecnico). - Se la natura della causa lo consente, il giudice può affidare al consulente tecnico il compito di tentare la conciliazione della controversia. Si applica il disposto dell'articolo 199».

      2. Il secondo comma dell'articolo 199 del codice di procedura civile è sostituto dal seguente:

      «Il giudice istruttore, con decreto, attribuisce al processo verbale efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro il decreto che nega l'esecutività è ammesso reclamo, a norma dell'articolo 825, quinto comma».

 

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